Dirty soccer, la Disciplinare dichiara “irricevibile” il deferimento del Tribunale Federale: tutti prosciolti

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha dichiarato “irricevibile” il deferimento relativo all’ultimo processo di calcio scommesse “Dirty Soccer 3”, facente parte del procedimento penale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro. Essendo prescritti i termini per i deferimenti: in sintesi così la Procura Federale ha fatto una figuraccia, niente squalifiche, una sorta di indulto procurato.

Praticamente una bolla di sapone. Il tutto per un vizio formale rilevato dalle difese degli imputati, che ha fatto cadere l’intero castello accusatorio. Il riferimento è al terzo filone sportivo del processo sul calcio scommesse denominato “Dirty Soccer”, per il quale, intorno all’ora di pranzo, il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare si è espresso relativamente alla posizione di undici società di Lega Pro e dilettantistiche (Tuttocuoio San Miniato, Martina Franca, Aurora Pro Patria, L’Aquila Calcio, Paganese Calcio, Santarcangelo Calcio, Savona FBC, SSDARL Vigontina San Paolo già SSDARL Luparense San Paolo, già SSDARL Atletico San Paolo Padova, Pistoiese, Poggibonsi e Vigor Lamezia), nonché di 25 tra dirigenti, allenatori, calciatori e agenti di calciatori coinvolti, a vario titolo, nell’ambito dell’ultima tranche sportiva dello scandalo scoppiato nel maggio 2015.

Le gare sotto inchiesta erano: Martina-Paganese del 20/12/2014, Pistoiese-L’Aquila del 12/04/2015, Salernitana-Barletta del 25/04/2015, Vigor Lamezia-Casertana del 25/04/2015,Tuttocuoio-Gubbio del 29/03/2015, Santarcangelo-Ascoli del 25/04/2015, Gubbio-Santarcangelo del 19/04/2015, L’Aquila-Grosseto del 03/05/2015 e Juve Stabia-Vigor Lamezia del 03/05/2015. Per Salernitana-Barletta non c’erano coinvolgimenti di dirigenti  e tesserati della Salernitana.

“I resistenti – si legge nel provvedimento del Tribunale federale nazionale, firmato da Cesare Mastrocola – hanno dedotto, a sostegno di tale eccezione, che la Procura federale, avendo comunicato loro la conclusione delle indagini in data 3 maggio 2016, in una alla concessione di giorni 45 decorrenti da detta comunicazione per essere sentiti o per presentare memorie difensive, doveva notificare il deferimento entro la data del 17 luglio 2016, cioè nei trenta giorni successivi alla scadenza dei 45 giorni che erano stati concessi (3 maggio + 45 = 17 giugno), anziché il 4 agosto successivo, come in effetti era avvenuto, con conseguente palese violazione del termine di giorni 30 previsto dalla norma, decorrente dalla scadenza dei 45 giorni di cui sopra”.


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