Napoli, pizzo alla Maddalena, il Riesame rimette in libertà Salvatore Ramaglia

E’ tornato in libertà  Salvatore Ramaglia arrestato nell’ambito dell’inchiesta sul pizzo al mercato della Maddalena da parte degli esponenti del clan Mazzarella. Il Tribunale del Riesame ha accolto le istanze dell’avvocato Salvatore Rotondo, difensore dell’indagato, e lo ha scarcerato, annullando l’ordinanza del gip del 3 ottobre scorso. Nel provvedimento firmato dal collegio presiduto dalla presidente Elivira Russo si legge:”… l’ordinanza s’innesta nell’ambito di un’ampia e complessa attività investigativa, coinvolgente diversi soggetti ritenuti intranei, nel periodo temporale che va dal 2010 al maggio 2013, all’associazione camorristica denominata clan Mazzarella, pacificamente riconosciuta tale da plurime sentenze e da numerosi provvedimenti cautelari (in atti) ed operante prevalentemente nella zona della Maddalena, in cui venivano perpetrate estorsioni nei confronti di venditori ambulanti che ivi svolgevano la propria attività.
In tale contesto, l’accusa enuclea la figura di Salvatore Ramaglia e pone a fondamento della richiesta cautelare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Ferraiuolo Maurizio e Giannino Francesco, entrambi intranei al clan in analisi, il primo con ruolo verticistico, dopo aver siglato uno stabile accordo con i Mazzarella (precedentemente a lui avversi), ed il secondo per averne fatto parte, come riconosciuto con sentenza n. 15000/14, emessa dal Tribunale di Napoli il 4 novembre 2014
La loro attendibilità soggettiva è conclamata dai ruoli svolti e dalla duratura intraneità, nonché dalle conoscenze dimostrate attraverso narrati coerenti e costanti.
A Giannino nella richiamata sentenza emessa nei suoi confronti, è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 81. 203/91.
Si analizzeranno di seguito le loro propalazioni.
In data 18 giugno 2013, Giannino Francesco dichiarava di conoscere Barattolo Luciano, nipote di Vincenzo Mazzarella, avente il suo gruppo, sempre legato ai Mazzarella, al Rione Sant’Alfonso. Aggiungeva che questi, allorquando fu arrestato, si trovava con Salvatore Ramaglia, appartenente al suo gruppo, e che nell’occorso l’odierno ricorrente si diede alla fuga.
Nell’interrogatorio del 23 ottobre 2013, Giannino ribadiva l’affiliazione di Barattolo al clan Mazzarella, nonché la circostanza che capeggiasse un proprio gruppo. Quanto a Ramaglia, nell’affermare nuovamente che egli fosse legato a Barattolo, aggiungeva che prima era affiliato al gruppo Ferraiuolo.
Ferraiuolo Maurizio, in data 11 dicembre 2012, riferiva che l’istante, soprannominato ‘Sasà braccetto’, fosse stato un suo affiliato ed era un tuttofare, addetto anche alle estorsioni.
Ebbene, le dichiarazi0ni di Giannino, circa l’appartenenza dell’indagato al clan Mazzarella non vengono riscontrate dall’altro collaboratore, il quale si limita a ricondurlo al proprio clan (che, come si è detto, era autonomo e che siglò un accordo con i Mazzarella successivamente alla scarcerazione del Ferraiuolo, nell’anno 2010), solo in ciò convergendo con il narrato del primo, non già con riferimento all’affiliazione all’associazione dei Mazzarella.
Risulta dunque, meramente, che Ramaglia fosse stato affiliato al clan Ferraiuolo (anche se non si trae quando, ciò che sarebbe stato indispensabile verificare per comprendere se, all’epoca dell’accordo con i Mazzarella, Ramaglia fosse ancora legato al Ferraiuolo e con lui avesse aderito) a ciò si limita la convergenza del molteplice. Nessun elemento ulteriore soccorre al fine di pervenire all’affermazione che Ramaglia avesse fatto parte dell’associazione dei Mazzarella unitamente al Ferraiuolo -di cui era stato, non si sa quando, sodale- allorché il collaboratore vi entrò per gestire il settore delle estorsioni nel mercato della Maddalena (anzi, il Giannino riconduce Ramaglia al Barattolo nell’ambito del clan in esame e non al Ferraiuolo e, così come verbalizzate, le dichiarazioni del Ferraiuolo sembrano deporre per una partecipazione del ricorrente al proprio clan in tempi antecedenti all’accordo con i Mazzarella, senza nulla lasciar comprendere in ordine al periodo in contestazione). Va altresì osservato che del Ramaglia non viene specificato dal Giannino che ruolo avesse e che compiti svolgesse.
Abbisognevoli, dunque, di necessari approfondimenti che valgano a chiarire in maniera più pregnante le circostanze temporali e fattuali della presunta affiliazione al clan in analisi, sono le dichiarazioni dei collaboratori, che, allo stato, non consentono di ritenere la gravità indiziaria a carico dell’istante. Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza, con conseguente scarcerazione del medesimo se non detenuto per altra causa”.


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