Atti alla Corte Costituzionale sulle procedure per la bonifica e il recupero urbano dell’area inquinata di Bagnoli, area ex Italsider. Lo ha deciso la quarta sezione del Consiglio di Stato, sollevando una questione di costituzionalita’ sull’articolo 33 dello ‘Sblocca Italia’ (dl n.133/2014), nella parte in cui disciplina le procedure per la bonifica e il recupero urbano dell’area di Bagnoli, prevedendo, in particolare, l’esproprio dei terreni – ora di proprieta’ della societa’ pubblica Bagnoli Futura in liquidazione – in favore di Invitalia quale soggetto incaricato della bonifica. Palazzo Spada ha respinto tutte le critiche mosse dal comune di Napoli e dalla societa’ Bagnoli Futura contro i provvedimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando quanto gia’ deciso in primo grado dal Tar della Campania, ma ha rimesso gli atti alla Consulta rilevando che un primo profilo di possibile incostituzionalita’ riguarda l’attribuzione allo Stato in via esclusiva anche dei compiti relativi alla “rigenerazione urbana” dell’area di Bagnoli. Secondo il Consiglio di Stato, mentre la bonifica ambientale rientra sicuramente nelle prerogative legislative dello Stato, il recupero dell’area urbana afferisce invece alla piu’ ampia materia del “governo del territorio” di competenza concorrente Stato/Regione, con la conseguenza che essa dovrebbe prevedere una previa intesa tra i due soggetti e forme specifiche di valorizzazione del ruolo del comune di Napoli. La seconda questione di costituzionalita’ sollevata riguarda le modalita’ di corresponsione dell’indennita’ di esproprio, per la quale il decreto dispone il ricorso a “strumenti finanziari”. Secondo i giudici amministrativi, il concetto di “strumenti finanziari” che si ricava dal testo Unico in materia creditizia, in quanto comprensivo di “strumenti il cui valore effettivo e’ molto aleatorio” (ad esempio, derivati, futures, swap), determina “incertezza” nella corresponsione di una indennita’ che sia effettivamente commisurata al valore dei terreni, come invece impone la normativa europea e costituzionale. (
Il Consiglio di Stato, con la sua sentenza, conferma dunque la legittimita’ del commissariamento di Bagnoli per avviare la bonifica dell’ex area Italsider a Napoli, nodo della legge Sblocca Italia sulla quale si e’ consumato un lungo braccio di ferro tra il Comune di Napoli ed il Governo, ma solleva dubbi di costituzionalita’ relativi alle procedure per il recupero urbano. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, esprime “soddisfazione” per il parziale accoglimento delle sue tesi, e l’Avvocatura comunale in una nota “valuta con grande favore gli esiti” della sentenza del Consiglio di Stato. “Il collegio – si legge nella nota – ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo non manifestamente infondata la questione di legittimita’ costituzionale promossa dalla difesa comunale”, riguardante l’articolo 33 del decreto Sblocca Italia, in cui non e’ prevista “un’intesa tra Regione e Stato centrale in ordine alla rigenerazione urbana, che valorizzasse il ruolo del Comune, in rapporto all’articolo 118, comma 1, della Costituzione”. Il Comune aveva infatti insistito, nel suo ricorso contro la sentenza del Tar Campania, sul fatto che le scelte in materia urbanistica che presiedevano al programma di rigenerazione urbana erano state assunte in una materia “che e’ di legislazione concorrente, e senza tener conto della competenza propria dell’Ente locale, tradizionalmente prevista (ancor prima dell’avvento della Costituzione) in materia urbanistica”. Se la Consulta condividesse queste questioni, potrebbe emettere, secondo l’Avvocatura comunale, “una sentenza additiva, con la quale il ruolo delle Autonomie locali nei programmi di rigenerazione urbana previsti dall’articolo 33 della legge 164/14 per le aree di rilevante interesse nazionale da bonificare, sia opportunamente valorizzato, in ragione del principio di sussidiarieta’, di matrice comunitaria”.